PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge reca disposizioni generali per l'istituzione di unità di senologia specialistica, di seguito denominate «unità di senologia», al fine di offrire alle donne una struttura sanitaria di alta qualità in grado di assicurare le prestazioni relative ai bisogni diagnostici, clinici, assistenziali e relazionali legati alle patologie mammarie. L'unità di senologia collabora, altresì, all'attuazione dei programmi di screening per la prevenzione del carcinoma mammario e ne potenzia l'attività.

      2. Per l'attuazione dei fini di cui al comma 1, la presente legge:

          a) in collaborazione con le strutture sanitarie regionali e interregionali, prevede la costituzione di una rete di servizi a sostegno dell'attività delle unità di senologia, in particolare per quanto riguarda l'assistenza alle pazienti e la ricerca oncologica;

          b) definisce gli standard e i requisiti minimi obbligatori che l'unità di senologia deve possedere;

          c) prevede la predisposizione di apposite linee guida per l'accreditamento e il monitoraggio del funzionamento delle unità di senologia, garantendo servizi di qualità elevata e facilmente accessibili da parte della popolazione femminile.

Art. 2.
(Unità di senologia).

      1. L'unità di senologia provvede, in collaborazione con le strutture territoriali competenti e avvalendosi anche delle organizzazioni di volontariato, all'educazione sanitaria, alla prevenzione secondaria,

 

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alla cura, al controllo periodico clinico e strumentale e alla riabilitazione psico-fisica delle patologie mammarie, privilegiando percorsi di condivisione con i soggetti della sanità territoriale.

      2. L'unità di senologia è istituita presso ogni azienda ospedaliera. Di intesa con la regione e con la provincia competenti è altresì istituto un coordinamento regionale delle unità di senologia.

      3. Presso ogni azienda sanitaria locale è attivato un programma di screening per la prevenzione del carcinoma mammario, in collaborazione con l'unità di senologia territorialmente competente.

Art. 3.
(Composizione dell'unità di senologia).

      1. L'unità di senologia è composta dalle seguenti figure professionali:

          a) un coordinatore responsabile dell'unità;

          b) due chirurghi coinvolti nell'attività operatoria;

          c) due radiologi responsabili per il percorso diagnostico;

          d) un patologo;

          e) un oncologo medico;

          f) un anestesista con pratica in terapia del dolore;

          g) un radioterapista;

          h) il medico di medicina generale della paziente;

          i) un fisiatra;

          l) un terapista della riabilitazione;

          m) uno psico-oncologo;

          n) almeno un tecnico radiologo;

 

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          o) un assistente sociale;

          p) un chirurgo plastico.

      2. L'attività dell'unità di senologia è conforme al principio della multidisciplinarità ed è svolta a tempo pieno o parziale secondo i servizi di afferenza.
      3. Ogni componente del gruppo dell'unità di senologia deve avvere una formazione specializzata in oncologia della mammella conseguita svolgendo per almeno un anno un tirocinio personale e di gruppo presso un reperto ospedaliero di oncologia della mammella, oltre alla formazione nella rispettiva specializzazione.
      4. Ogni componente dell'unità di senologia è tenuto a seguire corsi di aggiornamento secondo i criteri dell'educazione continua in medicina (ECM).

Art. 4.
(Requisiti dei componenti dell'unità di senologia).

      1. Il coordinatore responsabile dell'unità di senologia è individuato nella persona del chirurgo senologo con riconosciuta esperienza nel campo senologico.
      2. I chirurghi devono avere una formazione specifica nella diagnosi e nella cura del carcinoma mammario.
      3. Il radiologo deve garantire una formazione specifica con aggiornamento continuo e documentato sul carcinoma mammario e sulle relative tecniche diagnostiche per immagini, come indicato nelle Linee guida europee di garanzia di qualità nello screening mammografico; deve aver partecipato a corsi di perfezionamento in diagnostica senologica e di screening nonché a programmi di qualità per la radiologia mammografica; deve essere specializzato nelle procedure di localizzazione mammografica con ultrasuoni e con la stereotassi; deve partecipare a riunioni multidisciplinari per la discussione dei casi e per il controllo di qualità nonché collaborare e interagire con i chirurghi ai fini della diagnosi.

 

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      4. Il patologo si occupa della patologia e della citologia mammarie, partecipa alla discussione dei casi con gli altri componenti dell'unità di senologia nonché alle riunioni per il controllo di qualità, deve garantire una formazione specialistica con aggiornamento continuo e documentato sul carcinoma mammario ed è tenuto a partecipare ai programmi di qualità.
      5. L'oncologo provvede alla somministrazione appropriata di chemioterapia, segue il controllo periodico clinico e strumentale e le malattie in stadio avanzato con gli altri componenti dell'unità di senologia e partecipa alle riunioni multidisciplinari per la discussione dei casi e per il controllo di qualità.
      6. L'anestesista con pratica in terapia del dolore, la cui presenza è necessaria a causa della invalidità dal punto di vista fisico, sociale ed emozionale provocata dal carcinoma mammario, deve possedere una documentata e specifica formazione nel settore delle metodologie idonee a contrastare il dolore.
      7. Il fisiatra predispone un percorso riabilitativo personalizzato per ogni paziente.
      8. Il terapista della riabilitazione prende in carico la paziente e la segue nelle sue necessità riabilitative.
      9. Lo psico-oncologo si occupa delle problematiche psicologiche legate al carcinoma mammario mediante trattamenti psicoterapeutici individuali e di gruppo.
      10. Il medico di medicina generale assicura, all'interno dell'unità di senologia, la conoscenza dell'anamnesi della paziente e, all'esterno dell'unità, la necessaria continuità assistenziale instaurando un rapporto innovativo con il territorio.
      11. Il tecnico radiologo deve avere comprovate esperienza e formazione nel campo della senologia diagnostica e deve attenersi alle raccomandazioni pratiche di formazione e di lavoro indicate nelle Linee guida europee di garanzia di qualità nello screening mammografico e nelle Prescrizioni per la garanzia di qualità nella diagnosi della patologia mammaria della Società europea di mastologia (EUSOMA).
 

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      12. L'assistente sociale deve avere comprovate esperienza e formazione nel campo delle problematiche personali, familiari e sociali riferibili a donne affette da patologie mammarie al fine di garantire adeguate tutele e di evitare conseguenze di tipo depressivo.
      13. Il chirurgo plastico deve possedere esperienze professionali specifiche riguardanti le tecniche di ricostruzione della mammella.
      14. Le organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, coadiuvano l'attività delle unità di senologia per quanto concerne la necessità di garantire un adeguato sostegno alle donne.

Art. 5.
(Caratteristiche dell'unità di senologia).

      1. Le unità di senologia sono unità operative interdipartimentali e non possono essere sostituite dalle unità operative di chirurgia generale.
      2. Le unità di senologia devono essere dotate di un numero minimo di sei posti letto per degenza ordinaria ogni centocinquanta nuovi casi.

Art. 6.
(Monitoraggio, verifica e protocolli).

      1. Ogni unità di senologia invia annualmente, entro il 31 dicembre, al Ministro della salute, i dati relativi alle prestazioni e al monitoraggio della propria attività, secondo gli obiettivi di qualità e di risultato indicati dall'EUSOMA, con particolare riferimento al numero delle pazienti immesse negli studi di sperimentazione clinica. Ai fini del monitoraggio di qualità è considerata, tra gli altri indicatori, la disponibilità dell'unità ad accettare specializzandi e specialisti per periodi di formazione all'interno della propria struttura.
      2. L'unità di senologia deve essere dotata di protocolli scritti per la diagnosi e per il trattamento di ogni stadio del carcinoma mammario, predisposti, d'intesa

 

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tra loro, dai coordinamenti regionali istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in conformità alle Linee guida europee di garanzia di qualità nello screening mammografico e alle Prescrizioni di garanzia di qualità nella diagnosi della patologia mammaria dell'EUSOMA.
      3. Le unità di senologia sono tenute a incentivare l'attività di ricerca nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie mammarie.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.